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Giovedì 23 Febbraio 2012
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NCC |
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Procedura e costi |
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PROCEDURACome specificato dalla CIRCOLARE n.2/2011 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con oggetto “Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.277 del 28.11.2011)”, dal 4 dicembre 2011 è applicato il Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada di persone. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, con proprio Decreto dirigenziale Prot. n. RD/291/11 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.277 del 28.11.2011), ha dettato disposizioni tecniche del citato Regolamento (CE) n.1071/2009 al fine di rendere possibile l’applicazione della nuova normativa comunitaria il cui obiettivo è l’istituzione di un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate. Entro il 31 dicembre 2012 il Registro dovrà essere interconnesso e reso accessibile a tutti gli altri Stati membri dell’Unione Europea. Pertanto sono state fornite le seguenti istruzioni.
In attuazione dell’articolo 10 del Regolamento (CE) 1071/2009, la potestà di autorizzare all’esercizio della professione di trasportatore su strada è attribuita all’Ufficio di Motorizzazione (UMC) che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l’impresa da autorizzare.
Sono state distinte due tipologie di procedimento: A. una per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore su strada da prima del 4 dicembre 2011 e B. una per le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a partire dal 4 dicembre 2011.
A. IMPRESE CHE ESERCITANO LA PROFESSIONE DA PRIMA DEL 4 DICEMBRE 2011. Le imprese di trasporto su strada di persone i cui dati, al 3 dicembre 2011, sono contenuti nel Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, sono automaticamente iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN). (Per il trasporto di persone, si tratta dei dati relativi alle imprese a nome delle quali sono immatricolati in uso di terzi uno o più autobus). L’iscrizione ipso iure al REN corrisponde a un’Autorizzazione all’Esercizio della Professione (AEP) condizionata. Si tratta di un’autorizzazione la cui efficacia è sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che in base all’art. 13 del Regolamento 1071/2009 le imprese dovranno – entro sei mesi dal 4 dicembre e cioè entro il 3 giugno 2012 – dimostrare l’effettiva sussistenza del requisito di stabilimento, mediante una dichiarazione all’UMC competente contenuta nel modello in ALLEGATO 4 debitamente redatta dal legale rappresentante. A tale dichiarazione sono da allegare le dichiarazione effettuate ai sensi del DPR 445/2000, in ordine:
• al requisito di stabilimento, le cui modalità di dimostrazione sono stabilite dal decreto del Dipartimento per i trasporti, art.5 del DD n.291/11, dal rappresentante legale dell’impresa (modello ALLEGATO 1.a);
• al requisito di idoneità professionale (con indicazione di Ente attestante, data di rilascio ed eventuale numero di riferimento, ambito territoriale nazionale od internazionale del relativo attestato rilasciato entro il 4 dicembre 2011) posseduto dal gestore dei trasporti, nonché il suo legame con l’impresa, a firma del medesimo gestore dei trasporti (modello ALLEGATO 1.c).
Si precisa, per quanto riguarda la dichiarazione da parte dell’impresa, che essa non è soggetta ad imposta di bollo, a meno che l’impresa non richieda contestualmente il rilascio del certificato.
In caso di modifica o perdita dei requisiti le relative comunicazioni in merito devono arrivare all’UMC entro 30 giorni a cura dell’impresa. Nel caso di variazioni o perdita della capacità finanziaria tali obblighi di comunicazione sono a cura, oltre che dell’impresa, anche del soggetto che ha rilasciato la relativa attestazione; il termine previsto in tal caso è invece di quindici giorni. L’UMC competente, effettuati i corrispondenti accertamenti, provvede, ai sensi dell’art.9, co.6, DD n.291/11, alla conferma dell’iscrizione al REN e conseguentemente la relativa AEP non è più condizionata, bensì diviene definitiva. Se invece, decorsi i sei mesi dal 4 dicembre 2011, l’impresa non ha provveduto alla comunicazione ovvero i documenti siano incompleti o non validi, l’UMC provvederà alla cancellazione dell’impresa dal REN, dandone comunicazione motivata all’impresa stessa.
B. IMPRESE CHE INTENDONO ESERCITARE LA PROFESSIONE DI TRASPORTARE SU STRADA DI PERSONE DAL 4 DICEMBRE 2011.
L’impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada deve presentare all’Ufficio di Motorizzazione (UMC) che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l’impresa stessa, la relativa domanda di autorizzazione con istanza in bollo, come da ALLEGATO 1, a firma del legale rappresentante.
Alla domanda sono acclusi: 1. La dichiarazione relativa al requisito di stabilimento (modello ALLEGATO 1.a); 2. La dichiarazione relativa al requisito di onorabilità (modello ALLEGATO 1.b); 3. La dichiarazione relativa all’idoneità professionale, all’onorabilità e agli altri requisiti del gestore dei trasporti (modello ALLEGATO 1.c)
Si precisa infine che le imprese che al 3 dicembre 2011, che per effetto della previgente normativa (art. 18 co.3 del D.lgs. 395/2000) erano esonerate dalla dimostrazione dei requisiti, in quanto esercenti l’attività di trasporto di persone al 31/12/1977, devono ai sensi dell’art.12, comma 3 e 5 del DD n.291/11, dimostrare entro il 3 giugno 2012 tutti i requisiti previsti dal Reg.1071/09, come stabilito per le imprese che a tutto il 3 dicembre 2011 non hanno esercitato la professione di trasportatore su strada.
Per ulteriori specifiche si rimanda al testo della Circolare N.2/2011 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, presente e scaricabile assieme ai relativi allegati nella sezione Modulistica.
COSTINon definiti
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